L’Avv. Francesco Minutillo, membro dell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale Vannacci, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Padova relativo alla Camera Arbitrale Islamica Italiana, organismo che attraverso il sito arbitratoislamico.it si presenta al pubblico con la formula «La vostra via alla Giustizia Islamica in Italia».
Al centro dell’esposto vi sono, prima ancora di qualsiasi valutazione, le parole e gli atti pubblicati sul sito. «Il primo dato che ho ritenuto doveroso sottoporre alla Procura – dichiara Minutillo – è che non siamo noi a chiamarlo tribunale islamico. Sono loro a utilizzare nel Regolamento, sistematicamente, la denominazione “Tribunale Sciaraitico”. E non siamo noi ad attribuire alla loro attività la formula di “Giustizia Islamica in Italia”: è esattamente così che si presentano sulla homepage del loro sito».
La Camera si definisce un’istituzione destinata a risolvere controversie civili e commerciali «in conformità con i principi della Shari’a, ossia la legge Islamica», affermando che i propri arbitri sarebbero qualificati tanto nel diritto secolare quanto nelle dottrine sciaraitiche. Lo stesso sito rivolge espressamente il servizio alle persone di fede musulmana, sostenendo che l’arbitrato secondo Shari’a consentirebbe di allineare la soluzione dei conflitti agli «imperativi religiosi e della comunità».
«Questo è un punto che va letto con grande precisione – prosegue Minutillo – perché il tema non è la fede islamica e non è neppure la possibilità, astrattamente legittima, di ricorrere all’arbitrato. Il tema è capire quale sistema sia stato concretamente costruito. Sul sito si parla di “Giustizia Islamica in Italia”; nel Regolamento si parla di “Tribunale Sciaraitico”; e le regole destinate a decidere la controversia vengono individuate innanzitutto nella Shari’a. Il Regolamento stabilisce infatti che il procedimento sia ispirato ai «canoni di diritto processuale della Shari’a» e che, quando gli arbitri decidono secondo diritto, debbano applicare «i precetti della Shari’a comuni alle nazioni islamiche». Qualora le parti abbiano cittadinanza comune in un Paese che includa la Shari’a nel proprio ordinamento, questa deve essere applicata nella forma in cui viene interpretata e applicata in quel Paese. Il diritto italiano viene poi richiamato «per le situazioni e le questioni non regolate dalla Shari’a».
«Questa è probabilmente la disposizione che merita la maggiore attenzione – afferma Minutillo –. Il loro Regolamento non dice semplicemente che l’arbitro può tenere conto di valori religiosi. Dice che applica i precetti della Shari’a e che il diritto italiano interviene per le questioni non regolate dalla Shari’a. In altre parole, nella formulazione che essi stessi hanno scelto, la Shari’a viene collocata come fonte primaria della decisione e il diritto italiano viene espressamente chiamato a intervenire in via residuale. È precisamente questa costruzione che ho chiesto alla Procura di verificare nella sua concreta applicazione». Il sito rafforza ulteriormente questa impostazione nella sezione denominata «La forza di una sentenza secondo Shari’a», nella quale si legge che «I nostri Arbitri sono vincolati a decidere la controversia secondo i principi immutabili della Shari’a, garantendo fedeltà ai valori della vostra fede».
«Anche qui non siamo nel campo delle interpretazioni – sottolinea Minutillo – ciò che viene indicato come vincolante sono i “principi immutabili della Shari’a”. Credo sia legittimo e necessario domandarsi come questa dichiarazione venga conciliata, nella pratica, con i limiti inderogabili dell’ordinamento italiano, con i diritti indisponibili e con i principi di ordine pubblico».
L’esposto richiama anche il modo nel quale la Camera rappresenta l’efficacia delle proprie decisioni. Il sito afferma che «La sentenza arbitrale resa dagli arbitri della Camera avrà poi lo stesso effetto di una sentenza resa dall’Autorità giudiziaria italiana», utilizza le espressioni
«Decisioni Definitive Inappellabili» e «La stessa efficacia di una sentenza dei Giudici italiani» e spiega che, una volta ottenuta l’esecutività, la decisione può essere utilizzata anche per procedere sui beni del soccombente.
«Naturalmente un lodo arbitrale rituale può avere effetti molto rilevanti e l’ordinamento italiano conosce perfettamente l’arbitrato – precisa Minutillo –. Ma una cosa è spiegare tecnicamente che cosa sia un lodo; altra cosa è presentare complessivamente al pubblico un sistema come “Giustizia Islamica in Italia”, chiamare il collegio “Tribunale Sciaraitico”, parlare di “sentenza”, di decisioni “definitive inappellabili” e contemporaneamente dire che gli arbitri sono vincolati ai principi immutabili della Shari’a. È l’insieme di queste affermazioni che deve essere valutato».
Un ulteriore capitolo dell’esposto riguarda la dimensione internazionale. Il sito definisce il lodo «Passaporto internazionale», parla della «vera potenza» dell’esecutività internazionale e prospetta un «Riconoscimento quasi automatico» nei Paesi aderenti alla Convenzione di New York del 1958.
«Anche su questo aspetto ho chiesto una verifica – aggiunge Minutillo –. Il riconoscimento internazionale dei lodi arbitrali è certamente previsto dalle convenzioni vigenti, ma non significa che una decisione possa circolare senza limiti o senza controlli. Restano i problemi dell’arbitrabilità della materia, della validità della convenzione, del diritto di difesa e dell’ordine pubblico dello Stato nel quale si chiede il riconoscimento».
La Camera non si limita inoltre a offrire il servizio a chi, una volta insorta la controversia, decida di rivolgersi ad essa. Sul sito viene proposta direttamente una clausola da inserire preventivamente nei contratti. La clausola devolve all’arbitrato della Camera «qualsiasi controversia» derivante dal contratto, comprese le questioni relative alla sua esistenza, validità e risoluzione.
«Ho chiesto alla Procura di verificare anche quanto questa clausola sia stata realmente diffusa – spiega Minutillo –: in quali contratti sia stata inserita, da quali imprese o soggetti sia stata utilizzata, se sia rimasta una scelta liberamente negoziata oppure se, in qualche contesto economico o comunitario, la sua accettazione sia diventata di fatto una condizione per accedere a rapporti commerciali, forniture, collaborazioni o opportunità lavorative».
Un elemento ulteriore contenuto nel Regolamento riguarda infine la fase successiva alla decisione: il «Tribunale Sciaraitico», su richiesta di parte, può autorizzare la trasmissione della sentenza arbitrale ad associazioni culturali islamiche attive nel territorio nel quale la parte soccombente è domiciliata, nonché autorizzarne la pubblicazione in bollettini o periodici.
«Anche questa previsione merita di essere compresa fino in fondo – osserva Minutillo –. Perché una decisione arbitrale dovrebbe essere trasmessa alle associazioni culturali islamiche del territorio in cui vive il soccombente? È una previsione che ha avuto applicazione? Con quali conseguenze? Non formulo accuse né attribuisco intenzioni: chiedo che venga verificato se questo meccanismo sia rimasto sulla carta oppure abbia prodotto effetti di carattere sociale, economico o reputazionale sulle persone coinvolte».
L’esposto chiede pertanto alla Procura di accertare, fra l’altro, quante procedure siano state effettivamente instaurate, quali materie abbiano riguardato, quali fonti sciaraitiche siano state concretamente applicate, chi siano gli arbitri, quali lodi siano stati pronunciati, quale diffusione abbia avuto la clausola compromissoria e quali rapporti esistano tra la Camera e associazioni o realtà territoriali alle quali le decisioni potrebbero essere comunicate.
«Non sto chiedendo di giudicare una religione – conclude Minutillo – la questione è rigorosamente giuridica. In Italia può esistere un arbitrato privato, anche ispirato a valori religiosi, purché resti nei limiti dell’ordinamento. Ma quando un organismo si presenta come “Giustizia Islamica in Italia”, denomina il proprio organo “Tribunale Sciaraitico”, afferma che gli arbitri sono vincolati ai principi immutabili della Shari’a e prevede il diritto italiano per ciò che la Shari’a non regola, credo sia doveroso accertare una cosa molto semplice: siamo ancora davanti soltanto a un normale arbitrato privato oppure si sta costruendo, nella concreta realtà, un circuito di giustizia parallelo rivolto a una specifica comunità? A questa domanda dovranno rispondere gli accertamenti della Procura».






















