Dopo una prima sospensiva del provvedimento, il Tar Veneto ha definitivamente sentenziato la legittimità del provvedimento con cui il Questore di Padova Marco Odorisio aveva disposto la chiusura di una Videolottery sita in Padova in via della Croce Rossa per giorni 30.
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento ottenendo una sospensione cautelare in attesa che il giudice valutasse gli atti posti a fondamento del provvedimento.
Il tutto aveva avuto origine dalla valutazione di fatti penalmente rilevanti che si erano posti all’attenzione della Questura, accaduti nel corso dell’ultimo anno e che si erano verificati all’interno e nei pressi della sala giochi. La Divisione di Polizia Amministrativa aveva dunque avviato una istruttoria circostanziata che si concludeva con l’emanazione del provvedimento di chiusura a firma del Questore di Padova notificato il 5 maggio c.a.
I fatti presi in esame avevano considerato l’arresto del 2 maggio c.a. di uno straniero extracomunitario responsabile di spaccio di stupefacenti il quale era solito attendere i clienti sostando all’interno della sala scommesse. Lo stesso accadeva il 6 settembre c.a., data in cui gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un altro straniero extracomunitario responsabile sempre di spaccio di stupefacenti, attività che aveva sempre la base all’interno della sala scommesse.
Hanno fatto da cornice gli ulteriori controlli delle Volanti le quali in più occasioni hanno documentato come all’interno del locale fossero presenti persone prevalentemente extracomunitarie non in regola con le norme sull’immigrazione e con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti.
Il 5 maggio pertanto la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Padova notificava il provvedimento amministrativo di chiusura per trenta giorni, chiusura che in virtù dell’accoglimento della sospensione cautelare permetteva all’esercizio di riaprire già il 22 maggio.
In data 16 giugno il TAR Veneto pubblicava la sentenza definitiva di primo grado con cui ha riconosciuto la legittimità al provvedimento della Questura con conseguente obbligo per il gestore di scontare il residuo periodo di chiusura di 12 giorni.
Nel dispositivo si legge infatti che “…..durante tutti i controlli è emerso che un numero cospicuo di avventori del locale fosse attinto da precedenti penali e di polizia, perlopiù concernenti reati in materia di immigrazione e di stupefacenti…. E che non sussista nessun vizio di irragionevolezza la conclusione della Questura di Padova per cui la sala scommesse sia diventata luogo di ritrovo per pusher della zona… con conseguente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Il giudice amministrativo nel dispositivo sottolinea inoltre come sia prevalente l’interesse di garantire l’Ordine e la Sicurezza Pubblica rispetto all’interesse privato all’esercizio di una attività economica che riceve quindi una attenzione subvalente.
Al gestore adesso spetterà il dovere di ottemperare alla sentenza, scontando il residuo periodo di chiusura oltre le spese legali.






















