Dopo una prima sospensiva del provvedimento, il Tar Veneto ha definitivamente sentenziato la legittimità del provvedimento con cui il Questore di Padova Marco Odorisio aveva disposto la chiusura di un esercizio di ristorazione etnico africano sito in Padova nel quartiere Arcella in via Annibale da Bassano per giorni 45.
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ottenendo inizialmente una sospensione cautelare in attesa che il giudice valutasse nel merito gli atti posti a fondamento del provvedimento inibitorio.
Il tutto aveva avuto origine nel mese di marzo 2024, quando l’attività venne sospesa da parte del Questore per giorni 30 a seguito di alcuni fatti portati all’attenzione con un esposto da parte di alcuni residenti della zona, ma anche da parte degli stessi commercianti. Gli stessi avevano infatti lamentato la presenza, presso il suddetto esercizio pubblico, di giovani avventori, tutti di etnia africana, che abusando delle bevande alcoliche, arrecavano disturbo al vicinato. Inoltre la loro presenza veniva segnalata come sospetta poiché venivano denunciati alcuni comportamenti sospetti di spaccio di sostanze stupefacenti.
Infatti l’attività che ne era seguita aveva permesso di trarre in arresto due nord Africani che erano all’interno del locale, perchè trovati in possesso di stupefacenti del tipo cocaina da destinare allo spaccio. Dal controllo delle persone risultava inoltre la presenza di un nigeriano che sebbene irregolare sul territorio nazionale e inottemperante all’ordine del Questore di lasciare l’Italia, aveva anche a suo carico un allontanamento, cosiddetto DASPO urbano con divieto di frequentare pubblici esercizi e locali di pubblico spettacolo nell’ambito di tutta la provincia di Padova.
Nuovamente in data 21 maggio u.s. il Questore di Padova ha disposto la sospensione della licenza per motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica questa volta per 45 gg.
Difatti a seguito dei consueti controlli che sono attualmente in atto in tutta la cosiddetta Zona Rossa, all’interno del locale sono state riscontrate problematiche non dissimili da quelle che avevano portato all’emissione del primo provvedimento inibitorio della licenza: i recenti controlli da parte degli Operatori delle Forze dell’Ordine impegnati in costanti controlli straordinari in zona Arcella, avevano evidenziato la presenza ricorrente di persone sempre di origine africana, all’interno del locale suindicato, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di sostanze stupefacenti e per ubriachezza molesta. In una circostanza sono stati identificati due extracomunitari destinatari uno di un ordine di carcerazione e contestuale sospensione della pena e l’altro del divieto di ritorno del Comune di Padova.
Altresì è emerso che l’esercizio stava effettuando la somministrazione di alimenti e bevande in violazione al provvedimento di divieto e sospensione delle citate attività, giusto quanto disposto in data 14.04.2025 dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ULS. La Divisione di Polizia Amministrativa aveva dunque avviato una istruttoria circostanziata che si concludeva con l’emanazione del provvedimento di chiusura a firma del Questore di Padova notificato il 5 maggio c.a.
Nella sentenza del TAR del 10 luglio, il giudice si è espresso definitivamente a favore della Questura di Padova sancendo che “….i fatti e le condotte contestate contribuiscono in modo decisivo ad alimentare la condizione di insicurezza e allarme sociale così da sollecitare l’adozione di un provvedimento di sospensione per conseguire utili effetti dissuasivi e nell’immediato, cautelari.” Inoltre il giudice entrando nel merito dei poteri del Questore ha rilevato che “….l’Autorità di Polizia ha il potere di sospendere e quindi di revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio non solo teatro di tumulti o gravi disordini, ma anche che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che comunque costituiscano un pericolo per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dei cittadini e nell’esercizio di tale potestà il Questore non svolge una funzione sanzionatoria, ma di prevenzione generale, quindi cautelare con riferimento a fatti che possono nuocere alla Pubblica e privata incolumità.”
In data odierna il personale della Divisione della Polizia Amministrativa ha proceduto alla notifica del provvedimento, ora divenuto esecutivo, per cui alla titolare non resterà altro che ottemperare a quanto deciso in sede giudiziaria e scontare il residuo periodo di chiusura di gg. 36, salva la facoltà di tentare un più gravoso ricorso al Consiglio di Stato.






















