E’ ora possibile richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al III trimestre 2016, grazie alla diramazione della nota 106437/RU del 23 settembre 2016 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000 è stato modificato dall’art. 61 del Decreto Legge 1/2012 disponendo che per usufruire della riduzione si debba presentare la dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, ovvero entro il 31 ottobre 2016 relativamente al III trimestre 2016.
I veicoli di categoria Euro 2 o inferire non potranno godere, dal 2016, di tale beneficio e nel paragrafo IV della nota dell’Agenzia delle Entrate, nonché nel frontespizio della dichiarazione in cui è evidenziato quanto segue: “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”.
La riduzione delle accise, prodotto per i consumi dal 1° luglio al 30 settembre 2016, è pari ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto.
Si rammenta che:
Nella nota dell’Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012 (paragrafo A, “Recupero accisa sul gasolio impiegato nell’attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone (art. 3, comma 13 – ter, D.L. n.16/2012)”) è chiaro che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.
In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane. Così, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione afferente i consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, l’esercente potrà utilizzare il credito sorto ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000 fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze.
Alla luce del mutato quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012).”
Si rammenta, infine, che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:
Fonti normative:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota 106437/RU del 23 settembre 2016
Agenzia delle Dogane, R.U. 62488 del 31 maggio 2012