I contribuenti potrebbero avere coniugi o altri soggetti a carico, senza esserne certi e non usufruendo del diritto per mancata conoscenza o aggiornamento della normativa di riferimento.
Al 31/07/2015:
Osservando il grafico sopra, qualora si rientri tra i soggetti a carico del contribuente, è poi necessario verificare l’eventuale reddito dei famigliari per non incorrere in future sanzioni o richiesta legittima di delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con eventuale aggravio economico qualora non sia riconosciuto il carico famigliare.
L’Art. 12 comma 3 del TUIR (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986) chiarisce “Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche’ quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.”.
Pertanto tutti i famigliari o coniuge non possono essere ritenuti a carico qualora il reddito complessivo (non il reddito imponibile) del soggetto interessato sia superiore, per l’anno precedente, ad euro 2.840,51.
A titolo di esempio: